Lo statuto

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
Al fine di favorire ed incrementare la cultura e la formazione di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di carattere sociale ovvero di approfondimento delle materie giuridiche ed economiche con particolare riferimento ai settori societario, bancario e finanziario, è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Gabriele Berionne" con sede in Roma, che a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumerà la denominazione
"Fondazione Gabriele Berionne Ente Del Terzo Settore" o anche in forma abbreviata "Fondazione Gabriele Berionne ETS" .
Lo spostamento della sede legale in Roma non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.
La delibera di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 2 - SCOPO
La Fondazione non ha fine di lucro neanche indiretto e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per il perseguimento delle dette finalità la Fondazione svolge in via principale la seguente attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1, lettera i) del D.lgs. n. 117/2017:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al detto articolo.
A tal fine la Fondazione potrà svolgere attività di studio, di promozione e di intervento sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa anche editoriale o artistica rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quella di interesse generale sopra indicata purché secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale, secondo criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6 del D.lgs. n. 117/2017.
La Fondazione, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore la Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è attualmente pari ad Euro 274.201 (duecentosettantaquattromila duecentouno), non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore, costituito da:

  • fondo di dotazione costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai fondatori e pari ad Euro 19.109 (diciannovemilacentonove);
  • fondo patrimoniale costituito dagli amministratori con gli apporti in denaro intervenuti successivamente alla costituzione e destinati ad incremento del fondo di dotazione, attualmente alla voce "fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali" e pari ad Euro 255.092 (duecentocinquantacinquemila novantadue).

Il patrimonio è inoltre costituito da:

  • contributi in denaro versati a tale titolo dai sostenitori;
  • contributi in qualsiasi natura, lasciti o donazioni apportati dai fondatori, dai sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  • beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione da parte dei fondatori, dai sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini;
  • somme derivanti dai redditi e dagli avanzi di esercizio che il Consiglio direttivo statuirà siano finalizzati all'incremento del patrimonio.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali di alcun tipo.

ARTICOLO 4 - MEZZI ECONOMICI PER LA GESTIONE
La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini dalle rendite patrimoniali e da qualsiasi contributo che perverrà da parte dei fondatori, dei sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, espressamente destinato all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio.
L'intero patrimonio della Fondazione, di cui agli articolo 3 e 4 del presente statuto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5 - I FONDATORI
I fondatori durano in carica senza limiti di tempo e decadono per morte o dimissioni.
Spetta ai fondatori:

  • nominare il Presidente della Fondazione;
  • nominare il Consiglio direttivo della Fondazione, sostituendone i membri in caso di morte o dimissioni;
  • nominare l'Organo di Controllo della Fondazione scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali , sostituendone i membri in caso di morte o dimissioni;
  • nominare il Comitato scientifico;
  • nominare i partecipanti;
  • approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei fondatori.

I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta presentata al Presidente e successivi accordi sulla tempistica di consultazione.
I fondatori si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione o a richiesta di almeno un quarto dei fondatori, presso la sede o anche altrove, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione e con almeno otto giorni di preavviso; in caso di urgenza, i fondatori sono convocati, con le medesime modalità con almeno 36 ore di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento della riunione.
Le riunioni dei fondatori si possono svolgere anche con l’ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei fondatori.
Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
Le deliberazioni dei fondatori sono valide se adottate con la presenza della maggioranza degli stessi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 6 - I PARTECIPANTI
Su domanda dell'interessato i fondatori possono procedere alla ammissione di partecipanti ai quali riconoscono prerogative uguali a quelle dei fondatori medesimi.
La decisione dei fondatori è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
In caso di rigetto della domanda di ammissione i fondatori devono motivare la decisione e comunicarla agli interessati.
La decisione dei fondatori è inappellabile.
Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, sia pubblici che privati, che, condividendo le finalità della Fondazione, garantiscano la continuità nel proseguimento delle stesse.
Ove nominati, tutte le norme dell'atto costitutivo e dello statuto cui si fa riferimento ai "fondatori" si intendono riferite anche ai partecipanti.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Direttore;
  • l'Organo di controllo;
  • il Comitato scientifico.

Per l'esercizio delle cariche non verrà riconosciuto alcun compenso.

ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica a tempo indeterminato.
Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli nella successiva seduta al Consiglio direttivo.

Inoltre il Presidente:

  • convoca e presiede la riunione dei fondatori;
  • convoca e presiede il Consiglio direttivo;
  • esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo;
  • all'occorrenza, e nell'ambito delle sue attribuzioni, nomina procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque a undici membri eletti dai fondatori.
Il Consiglio direttivo dura in carica a tempo indeterminato.
Il Consiglio direttivo sceglie tra i suoi componenti, qualora non vi abbiano provveduto i fondatori all'atto della nomina del Consiglio, il Vice presidente che esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Il Consiglio direttivo provvede a tutti gli atti necessari od utili all'efficienza della Fondazione, al raggiungimento degli scopi statutari ed allo sviluppo della stessa.
In generale il Consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
In particolare:

  • redige il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
  • fissa la destinazione di eventuali contributi;
  • delibera l'impiego dei mezzi necessari al funzionamento della Fondazione;
  • delibera i regolamenti interni;
  • può creare comitati consultivi, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
  • delibera in merito alla partecipazione dei Sostenitori alle attività della Fondazione. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro stabiliti, nelle forme e misure, dal Consiglio direttivo;
  • dispone il più conveniente impiego del patrimonio;
  • delibera l'eventuale accantonamento di parte delle somme derivanti dai redditi patrimoniali al fine di incrementare il patrimonio della fondazione;
  • nomina e licenzia il personale dipendente e ad esso assimilato, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

ARTICOLO 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo si riunisce di massima ogni quattro mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione e con almeno otto giorni di preavviso; in caso di urgenza, i componenti del consiglio sono convocati con le medesime modalità con almeno tre giorni di preavviso.
Il Consiglio direttivo dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti.
Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modalità di riunione del Consiglio Direttivo vale quanto previsto per le riunioni dei Fondatori al precedente articolo 5.

ARTICOLO 11 - IL DIRETTORE
Ove il Consiglio direttivo ritenga, può procedere alla nomina di un Direttore. Il Direttore collabora con il presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, predispone lo schema di bilancio consuntivo, funge da segretario del Consiglio direttivo e ne redige i verbali, dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO
La vigilanza contabile sulla amministrazione della Fondazione è esercitata dall'Organo di controllo composto da tre membri, nominati dai fondatori e scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
Il collegio nomina il suo presidente fra i componenti qualora non vi abbiano provveduto i fondatori in sede di nomina dell'intero collegio.
Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
L'Organo di controllo può essere anche monocratico, sempre scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
All'organo di controllo si applica quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del medesimo decreto, la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 13 - IL COMITATO SCIENTIFICO
I fondatori procedono alla nomina del Comitato scientifico.
Il Comitato elegge tra i suoi componenti un coordinatore, si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie e può attribuire la competenza su singoli argomenti ai propri membri.
Il Comitato fornisce il proprio parere consultivo agli organi statutari sulle iniziative culturali con particolare riguardo alla organizzazione delle riunioni, convegni e seminari, alle iniziative editoriali ed artistiche ed alla concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio.
Il Comitato dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 14 - GESTIONE ANNUALE E BILANCIO
La gestione della Fondazione inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo dovrà provvedere alla formazione del bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017; da sottoporre all'approvazione dei fondatori entro il 30 aprile di ogni anno.
Gli eventuali utili o avanzi dell'esercizio saranno destinati sia ad incremento del patrimonio che per la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.